Consigli pratici per la redazione di un parere di diritto penale

Anche per la seconda prova d’esame, avrete la possibilità di scegliere tra due pareri, di cui uno di parte generale e l’altro – generalmente – di parte speciale.
Su quale dei due conviene operare la scelta?
E’ evidente che non è possibile rispondere in modo univoco e valido per tutti. Molto dipende, infatti, dalla conoscenza più o meno approfondita degli istituti, oltre che dalla dimestichezza con cui ci si muove all’interno delle norme di diritto penale.
Generalmente, le questioni di parte speciale sono – almeno apparentemente – più “abbordabili”, in quanto già la semplice consultazione dei codici ci consente subito di individuare la disciplina normativa del singolo reato.
Le questioni di parte generale, invece, sono- altrettanto apparentemente – più complesse, poiché difficilmente sono rinvenibili direttamente dal codice penale, dovendo essere ricostruite attraverso una attenta analisi delle sentenze.
Entrambe le considerazioni sono in parte vere ed in parte inesatte. Non si può infatti ridurre il diritto entro schemi rigidi e chiusi in sé stessi: ciascuna norma è in armonia con le altre, ciascun istituto non vive “di vita propria” ma fa parte di un sistema in cui è destinato ad operare.
In altri termini: l’ordinamento è sì un corpo di regole (infinite), che disciplinano le situazioni più diverse, ma è unito da una grande coerenza interna, di cui le specifiche norme sono espressioni.
E allora non è assolutamente vero che le questioni di parte speciale risultano meno complesse, ciò in quanto l’esame del singolo reato non può non essere operato che alla luce dei principi generali del diritto penale.
Come si può, ad esempio, dissertare sulla responsabilità di colui che abbia asportato un bene altrui – credendolo proprio – se non si introduce l’analisi dell’elemento soggettivo del reato?
Anche le questioni di parte generale non sono necessariamente più difficili: al contrario, un uso sapiente del codice commentato consente di rinvenire agevolmente – proprio dalla lettura delle massime correlate alle norme di riferimento – gli elementi teorici del reato.
Un’ultima precisazione opportuna. Qualora vi sia richiesto un “parere di parte”, non sempre è possibile prospettare la soluzione che comporti la mancanza di responsabilità del vostro assistito, se infatti nella traccia è detto chiaramente che costui, ad esempio, è stato colto in flagranza di reato (non ancora estinto né prescritto), che è capace di intendere e di volere ed ha persino confessato …….. è già un successo proporre il riconoscimento di una attenuante, oppure la derubricazione della fattispecie in un titolo di reato meno grave.